The contribution critically addresses the novelty of the constitutional reform on the subject of the environment, highlighting the anti-individualistic character that environmental responsibility entails, as well as the reference to future generations, as a manifestation of intergenerational solidarity which, as such, cannot forget the needs of populations living in other parts of the globe. The Author then underlines the relevance of Beniamino Caravita's criticism of "ecological fundamentalism", which emerges not only from a radical and anti-anthropocentric interpretation of the relationship between man and nature, among other things in contrast with constitutional personalism and with the principle of human dignity, but also by a presumed irremediable opposition between economy and ecology. In this regard, must be underlined the new art. 41, third paragraph, according to which it is necessary to direct and coordinate for both environmental and social purposes. In fact, it is up to politics, and not to the economy and businesses (no matter how "green"), to keep environmental objectives together with other constitutional principles, rights, duties and purposes, and to carefully evaluate the social effects of certain environmental policies in the short and in the long term. From this perspective, the idea of a supposed ecological primacy is criticized, as is that of a hierarchy between rights and constitutional goods. In particular, the reform that introduced environmental protection into the Constitution cannot have the effect of reducing the protection of the landscape, which, thanks to the reform, has actually regained its autonomous conceptual and legal consistency. Therefore, the environment, biodiversity and ecosystems, as well as the landscape and the historical-artistic assets of the Nation, are included in the heritage to be protected.

Il contributo affronta criticamente la novità della riforma costituzionale in tema di ambiente, mettendo in luce il carattere anti-individualista che comporta la responsabilità ambientale, come pure il riferimento alle generazioni future, quale manifestazione di solidarietà intergenerazionale che in quanto tale non può dimenticare i bisogni delle popolazioni che vivono in altre parti del globo. L’Autrice sottolinea poi l’attualità della critica di Beniamino Caravita al “fondamentalismo ecologico”, che emerge non solo da un’interpretazione radicale e anti-antropocentrica del rapporto uomo-natura, fra l’altro in contrasto con il personalismo costituzionale e con il principio di dignità umana, ma anche da una presunta irrimediabile opposizione fra economia ed ecologia. Al riguardo si ritiene densa di implicazioni la previsione per cui, secondo il nuovo art. 41, terzo comma, occorra indirizzare e coordinare a fini sia ambientali, sia sociali. Spetta infatti alla politica, e non all’economia e alle imprese (per quanto “verdi”), tenere insieme le finalità ambientali con gli altri principi, diritti, doveri e finalità costituzionali, e valutare attentamente gli effetti sociali di talune politiche ambientali nel breve e nel lungo periodo. Sotto questo profilo viene criticata l’idea di una supposta primazia ecologica, così come quella di una gerarchia fra diritti e beni costituzionali. In particolare la riforma che ha introdotto la tutela dell’ambiente in Costituzione non può avere l’effetto di ridurre la tutela del paesaggio, che, grazie alla riforma, ha anzi riconquistato la propria autonoma consistenza concettuale e giuridica. Rientrano quindi nel patrimonio da tutelare tanto l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, quanto il paesaggio e i beni storico-artistici della Nazione.

L'ambiente in Costituzione, accanto ad altri beni / Razzano, Giovanna. - (2024), pp. 623-646.

L'ambiente in Costituzione, accanto ad altri beni

Giovanna Razzano
2024

Abstract

The contribution critically addresses the novelty of the constitutional reform on the subject of the environment, highlighting the anti-individualistic character that environmental responsibility entails, as well as the reference to future generations, as a manifestation of intergenerational solidarity which, as such, cannot forget the needs of populations living in other parts of the globe. The Author then underlines the relevance of Beniamino Caravita's criticism of "ecological fundamentalism", which emerges not only from a radical and anti-anthropocentric interpretation of the relationship between man and nature, among other things in contrast with constitutional personalism and with the principle of human dignity, but also by a presumed irremediable opposition between economy and ecology. In this regard, must be underlined the new art. 41, third paragraph, according to which it is necessary to direct and coordinate for both environmental and social purposes. In fact, it is up to politics, and not to the economy and businesses (no matter how "green"), to keep environmental objectives together with other constitutional principles, rights, duties and purposes, and to carefully evaluate the social effects of certain environmental policies in the short and in the long term. From this perspective, the idea of a supposed ecological primacy is criticized, as is that of a hierarchy between rights and constitutional goods. In particular, the reform that introduced environmental protection into the Constitution cannot have the effect of reducing the protection of the landscape, which, thanks to the reform, has actually regained its autonomous conceptual and legal consistency. Therefore, the environment, biodiversity and ecosystems, as well as the landscape and the historical-artistic assets of the Nation, are included in the heritage to be protected.
2024
Studi in memoria di Beniamino Caravita
979-12-5976-903-9
Il contributo affronta criticamente la novità della riforma costituzionale in tema di ambiente, mettendo in luce il carattere anti-individualista che comporta la responsabilità ambientale, come pure il riferimento alle generazioni future, quale manifestazione di solidarietà intergenerazionale che in quanto tale non può dimenticare i bisogni delle popolazioni che vivono in altre parti del globo. L’Autrice sottolinea poi l’attualità della critica di Beniamino Caravita al “fondamentalismo ecologico”, che emerge non solo da un’interpretazione radicale e anti-antropocentrica del rapporto uomo-natura, fra l’altro in contrasto con il personalismo costituzionale e con il principio di dignità umana, ma anche da una presunta irrimediabile opposizione fra economia ed ecologia. Al riguardo si ritiene densa di implicazioni la previsione per cui, secondo il nuovo art. 41, terzo comma, occorra indirizzare e coordinare a fini sia ambientali, sia sociali. Spetta infatti alla politica, e non all’economia e alle imprese (per quanto “verdi”), tenere insieme le finalità ambientali con gli altri principi, diritti, doveri e finalità costituzionali, e valutare attentamente gli effetti sociali di talune politiche ambientali nel breve e nel lungo periodo. Sotto questo profilo viene criticata l’idea di una supposta primazia ecologica, così come quella di una gerarchia fra diritti e beni costituzionali. In particolare la riforma che ha introdotto la tutela dell’ambiente in Costituzione non può avere l’effetto di ridurre la tutela del paesaggio, che, grazie alla riforma, ha anzi riconquistato la propria autonoma consistenza concettuale e giuridica. Rientrano quindi nel patrimonio da tutelare tanto l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, quanto il paesaggio e i beni storico-artistici della Nazione.
ambiente; ecologia; economia; natura; antropocentrismo; paesaggio; diritti sociali
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
L'ambiente in Costituzione, accanto ad altri beni / Razzano, Giovanna. - (2024), pp. 623-646.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1709820
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